§ 1
Denominazione e sede dell’associazione

L’associazione è denominata “Amici della Cultura Italiana”. Ha sede a Tubinga ed è registrata nel registro delle associazioni della Pretura di Tubinga.

§ 2
Scopo dell’associazione

Lo scopo dell’associazione consiste nella promozione della cultura italiana a Tubinga e nei suoi dintorni. Lo scopo dello statuto viene realizzato organizzando manifestazioni culturali, come ad esempio conferenze, serate musicali, teatrali e serate di cinema nonché incontri culinari durante i quali si cerca soprattutto di evidenziare il riferimento alla cultura, lingua, storia e arte italiane a Tubinga. Per quanto riguarda la lingua italiana, l’associazione è in grado - dietro pagamento di una quota di partecipazione adeguata - di organizzare dei corsi di lingua. L’associazione ha il compito di promuovere lo scambio culturale tra l’Italia e la Germania e le altre culture rappresentate a Tubinga.

§ 3
Finalità non lucrativa dell’associazione, esercizio

  1. L’associazione persegue esclusivamente e direttamente finalità non lucrative ai sensi del paragrafo “scopi soggetti ad agevolazioni fiscali” dell’ordinamento tributario.
  2. L’associazione non agisce a scopo di lucro e persegue, in modo del tutto disinteressato, finalità dirette al bene comune.
  3. I mezzi dell’associazione vanno impiegati esclusivamente per scopi previsti dallo statuto. I soci non ricevono alcun contributo proveniente dai mezzi finanziari dell’associazione.
  4. Nessuno dei soci va beneficiato attraverso spese estranee allo scopo dell’ente o attraverso remunerazioni esageratamente elevate.
  5. L’esercizio coincide con l’anno solare

§ 4
Appartenenza in qualità di socio

  1. I soci dell’associazione possono essere persone fisiche o giuridiche. Si diventa socio presentando una domanda in merito alla quale decide il comitato. Qualora la domanda di ammissione venisse rifiutata, su richiesta decide l’assemblea dei soci.
  2. L’appartenenza all’associazione termina con la morte, le dimissioni o l’esclusione del socio. Si possono dare le dimissioni soltanto alla fine dell’esercizio. Le dimissioni vanno comunicate per iscritto al comitato almeno 3 mesi in anticipo (entro il 31 ottobre).
  3. Il comitato può escludere un socio se, nonostante sollecitazione avvenuta, non ha pagato la quota annua o se, con il suo comportamento, ha causato un danno all’immagine e agli interessi dell’associazione. L’assemblea dei soci decide in merito ad un’obiezione.
  4. I soci non ricevono alcun contributo finanziario dall’associazione.

§ 5
Quota di partecipazione

Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annuale il cui importo viene stabilito dall’assemblea dei soci. La quota è da pagarsi all’inizio dell’esercizio.

§ 6
Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:

  1. L'assemblea dei soci
  2. Il comitato

§ 7
L’assemblea dei soci

  1. L’assemblea dei soci ordinaria va convocata una volta all’anno, possibilmente nel primo trimestre, al più tardi nel secondo trimestre dell’esercizio. Essa viene convocata dal comitato per iscritto rispettando il termine di due settimane e comunicando l’ordine del giorno.
  2. Almeno il 20 per cento dei soci può, indicando i motivi, richiedere al comitato di convocare un’assemblea straordinaria. In questo caso, i soci vanno invitati per iscritto rispettando un termine di otto giorni e comunicando l’ordine del giorno. Il comitato può sempre convocare un’assemblea straordinaria.
  3. Se l’assemblea dei soci è stata convocata secondo le regole, ha facoltà di deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti. L’assemblea è presieduta dal 1° Presidente e, nel caso in cui questo dovesse essere impedito, dal Vicepresidente.
  4. L’assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice dei soci presenti. Deliberazioni in merito a una modifica dello statuto o uno scioglimento necessitano di una maggioranza di due terzi dei soci presenti.
  5. Le votazioni vanno effettuate a scrutinio segreto. Se nessun socio si oppone, è possibile effettuare le votazioni a scrutinio libero.
  6. I compiti dell’assemblea dei soci sono i seguenti:
    1. Elezione del 1° e del 2° Presidente, della segretaria e del tesoriere
    2. Audizione del rapporto annuale e del rendiconto di cassa
    3. Approvazione dell’operato del comitato e della commissione.
    4. Fissazione delle quote di partecipazione.
    5. Elezione del tesoriere.
  7. In merito alle deliberazioni prese durante l’assemblea, viene scritto un verbale che deve essere firmato dalla persona che presiede l’assemblea e dalla segretaria.

§ 8
Il comitato

Il comitato è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal segretario e dal tesoriere. I soci eleggono il comitato per la durata di due anni; tuttavia esso rimane in carica anche dopo la scadenza del termine fino alle nuove elezioni. Ogni membro del comitato è autorizzato a rappresentare l’associazione.

§ 9
Amministrazione

  1. Il comitato può nominare un amministratore.

§ 10
Finanziamento

  1. L’associazione viene finanziata dalle quote di partecipazione e da donazioni (sponsor).
  2. I proventi realizzati vengono messi a disposizione dell’associazione.
  3. Con le eccedenze vanno costituite delle riserve.

§ 11
Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione culturale può essere deliberato esclusivamente dall’assemblea dei soci, convocata espressamente a tale scopo. In caso di scioglimento dell’assemblea o in mancanza di scopi soggetti ad agevolazioni fiscali, il patrimonio va utilizzato a scopi soggetti ad agevolazioni fiscali. Deliberazioni in merito all’utilizzo futuro del patrimonio vanno prese soltanto con il beneplacito dell’ufficio delle imposte. Per lo scioglimento dell’associazione è necessaria la maggioranza di due terzi dei soci presenti.

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